domenica 11 ottobre 2009

Legge regionale 13/2009: Piano casa?? bha...

Ciao a tutti..

oggi in questo post voglio parlarvi della legge regionale 13/2009, che recepisce la normativa nazionale sul piano casa.

Perché occorre leggere e documentarsi su questa legge? Il motivo è semplice.
Questa legge recepisce il piano casa nazionale, e indica ai comuni lombardi come devono attuarlo, nonchè i paletti e i vincoli.

All'Art. 6 comma 2:

Al fine di monitorare l’attuazione della presente legge, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalita di trasmissionedei relativi dati sono stabiliti con provvedimento del dirigentedella competente struttura regionale.

La legge regionale demanda ai comuni le metodologie e come attuare nel territorio comunale la suddetta legge.

I Criteri attuativi sono descritti dalla seguente decreto del dirigente regionale.

"Monitoraggio dei provvedimenti assunti dai comuni entro il termine del 15 ottobre 2009 in attuazione della l.r. 13/2009" - Decreto Dirigente U.O. n. 8114 del 4 agosto 2009 - Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione da parte dei Comuni relativa ai provvedimenti assunti per l'attuazione della legge (Art. 6, comma 2)."

Le diverse possibilità di intervento contemplate dalla Legge Regionale sono attivabili dai soggetti interessati non immediatamente, bensì a partire dalla data del 16 ottobre 2009 (cfr. art. 6). Ciò in quanto la legge, riconoscendo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio, attribuisce agli stessi la facoltà (non l’obbligo) di assumere, entro la data del 15 ottobre 2009, una serie di determinazioni in grado di influenzare, anche significativamente, la concreta applicazione della normativa o comunque di meglio disciplinarla in rapporto alle caratteristiche specifiche del proprio territorio.

Di seguito vengono analizzate, singolarmente, le determinazioni che il Comune può assumere:

  1. Individuazione delle “parti del proprio territorio” nelle quali non troveranno applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla legge (art. 5, comma 6).
    Chiarito che il riferimento a “parti” del territorio preclude evidentemente la possibilità di deliberare l’esclusione dell’intero territorio comunale, si evidenzia che la norma indica in dettaglio le motivazioni che devono supportare l’eventuale scelta di esclusione, delle quali il relativo provvedimento dovrà dar conto in modo puntuale. Particolare rilevanza rivestono eventuali scelte comunali riferite ai centri storici, alle cortine edilizie ovunque localizzate, ai quartieri di ERP, agli ambiti interessati da vincolo paesaggistico esteso all’intero territorio comunale.
  2. Individuazione delle “aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria” (da intendersi: esclusivamente industriale e/o artigianale) nelle quali può essere richiesta la sostituzione, con eventuale incremento volumetrico, di edifici produttivi esistenti (art. 3, comma 5). La destinazione d’uso dei nuovi edifici non può che essere industriale e/o artigianale, non essendo prevista alcuna deroga alla destinazione funzionale.
  3. Definizione di prescrizioni per l’applicazione della legge, riferite esclusivamente alle dotazioni di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde (art. 5, comma 6).
    Il Comune può stabilire in quali casi e in che misura le diverse iniziative previste dalla legge devono assicurare spazi per parcheggi e a verde, fermo restando che l’eventuale impossibilità di osservare tali prescrizioni, non risultando ammissibili forme di monetizzazione, significherà impossibilità a dar corso all’intervento.
  4. Definizione di riduzioni del contributo di costruzione (art. 5, comma 4).
    Le riduzioni possono essere graduate e distinte a seconda degli interventi, come pure in relazione ai soggetti attuatori.
    Tale determinazione dovrà però essere esplicita, giacché, in caso di mancata determinazione entro il termine prefissato, opererà ex lege la riduzione del 30 per cento. Per come è formulata la norma, è chiaro l’intendimento del legislatore di agevolare comunque, anche sotto il profilo economico, la realizzazione degli interventi. E infatti, da un lato, si afferma la facoltà di riconoscere una riduzione, non di confermare le regole ordinarie, dall’altro si prevede, in caso di assenza di determinazioni, una automatica riduzione, non l’applicazione delle normali tariffe. La norma inoltre dispone direttamente, dunque senza possibilità di diverse determinazioni comunali, in merito ad una fattispecie puntuale, ossia gli immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, per i quali saranno dovuti i soli oneri di urbanizzazione, dimezzati.

Per tutte le determinazioni sopra descritte valgono i seguenti principi:

  • avendo il legislatore qualificato espressamente come “perentorio” il termine del 15 ottobre 2009, al Comune è precluso di assumere determinazioni oltre il termine indicato; ne consegue che a far tempo dal 16 ottobre 2009 trova applicazione in toto la disciplina dettata dalla legge;
  • configurandosi quale scelta “di indirizzo”, l’organo comunale competente ad assumere le determinazioni è il Consiglio comunale, in ossequio all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
  • le determinazioni comunali devono essere assistite da idonea motivazione e possono essere assunte con una o più deliberazioni consiliari, comunque tutte entro il temine previsto dalla legge.
Per questo motivo ci sarà la commissione domani 12 ottobre 2009 e il consiglio comunale il 15 ottobre 2009.

Stay Tuned

ivan

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