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sabato 17 ottobre 2009

Consiglio Comunale 15/10/09: Piano casa

Buongiorno

il 15/10/09, ha avuto luogo la seduta di consiglio comunale con tema il Piano Casa (L R 13/2009).

Prima della Discussione, il consigliere Porfidio (La voce della città), chiede di poter discutere un tema presentato con una mozione. Il tema riguarda le multe percepite in via Roma da disabili che percorrono per necessità quel tratto.

Qui le parti del video: Prima, Seconda, Terza, Quarta.

Al termine della mozione di porfidio, si passa all'approvazione di punti nel più totale casino.. non si è capito nulla






Il Punto più rilevante è stato l'approvazione del "Piano Casa" comunale. Le osservazioni fatte alla presentazione dell'assessore sono le stesse che sono state fatte in Commissione il 12.
Gli emendamenti al testo sono stati:
  1. PDL + Lega (1/2, 2/2) (Video 1, 2)
  2. PD - fatto oralmente (Video)
  3. Marta tosi - Gruppo misto (Video 1, 2)
  4. Busto Civitas (1 ,2) (Video 1, 2, 3) - Busto dei Quartieri (Video)
Alla fine sono passati solo gli emendamenti del PDL + Lega, e la votazione è la seguente:




L'intervento sul piano casa fatto dalla amministrazione ha avuto l'intento di vincolare ulteriormente il piano casa regionale. Le uniche obbiezioni sono da fare sul verde e i parcheggi che possono essere monetizzati, e sugli sconti del 30% degli oneri.

ivan

Stay Tuned..

giovedì 15 ottobre 2009

Commissione ambiente 12/10/09: Piano Casa

Il Piano casa della regione lombardia, come descritto in questi due post (1, 2) è stato recepito dal comune come segue:

Proposta di Delibera della giunta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabile di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; Richiamato l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000; Per propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 267/00 e degli artt. 7 e 8 dello Statuto;

Punto 1 e 2 della delibera




1) di approvare il presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa che qui si danno integralmente riportate e trascritte ai fini dell’applicazione dei disposti di cui alla Legge Regionale n° 13/2009 ’Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia’;

2) che dall’applicazione della Legge (art. 5 comma 6) , vengano escluse le seguenti le aree del territorio comunale:

- aree destinate dal vigente P.R.G. a “verde pubblico quartierale e urbano” di livello comunale, contraddistinte come subaree F2/c, ivi comprese, tra esse, quelle soggette a decadenza dei vincoli di legge;
- aree destinate a verde territoriale “F3”, fatta salva autorizzazione della Provincia di Varese in superamento degli effetti prescrittivi del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- aree soggette a vincolo di inedificabilità parziale o totale, in base a sopravvenute disposizioni di pianificazione attuativa e urbanistica (mediante cioè l’assunzione formale da parte dell’Organo comunale competente di provvedimenti deliberativi);
- aree ricadenti nei Centri Storici di Busto Arsizio, di Sacconago e di Borsano, coincidenti con il sedime degli edifici “campiti” e/o “bordati” in nero sulle tavole in scala 1:1000 del vigente Piano Regolatore Generale ed aree esterne ai Centri Storici, su cui insistono edifici “campiti” e/o “bordati” in nero sulle tavole in scala 1:5000 del vigente Piano Regolatore Generale;
- aree su cui insistono edifici di interesse storico, artistico e ambientale di cui all’allegato sub “A” dell’art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale;
- aree ricedenti nel perimetro del Centro Direzionale- Programma Attuativo del “Polo urbano integrato di Busto Arsizio” ex L.R. 10/99; (Zona delle Nord)
- aree comprese nelle subaree D1 della Zona Industriale di Sacconago, ricadenti all’interno del perimetro del vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi;
- aree assoggettate a Piani Attuativi, comunque denominati, e Programmi Integrati di Intervento adottati e/o approvati prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale 13/09;

L'assessore spiega che i piani attuativi e di intervento, vengono esclusi perché, sono delle trattative negoziali. Questi vanno ad individuare degli standard di qualità che devono essere fatti dagli operatori. Se si concedesse il piano casa si perderebbero gli eventuali standard. Rosa espone delle perplessita sul fatto che alcune zone verdi vengono citate e altre no:


Punto 3 e 4 della delibera




3) che per le prescrizioni relative agli spazi a verde si rimanda all’applicazione, su tutto il territorio cittadino, dei contenuti specifici dell’allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n° VIII/010144 del 7.08.2009 recante “Criteri relativi alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art.3, comma 6, L.R. 13/2009)”.
4) che i parcheggi privati dovranno garantire, sulle aree di proprietà, una superficie non inferiore a 1mq/10mc ;

Punto 5 della delibera




5) che il Comune, con il presente provvedimento, dispone di riconoscere le riduzioni del Contributo di Costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti, costo di costruzione) come segue:

- riduzione del 30% per interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 2, L.R. 13/09) con destinazione finale di tipo residenziale o a prevalente destinazione residenziale (con presenza di terziario direzionale o commerciale di vicinato non superiore al 35% del volume eventualmente incrementato ) nonché per i casi di ampliamento di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) e b);
- riduzione del 30% per interventi di ristrutturazione , ampliamento e adeguamento tecnologico mirati al risparmio energetico ed al rispetto dell’ambiente, di insediamenti produttivi esistenti la cui attività sia cessata prima dell’entrata in vigore della L.R 13/09, a condizione che la destinazione d’uso produttiva venga riconfermata e mantenuta in solido (art. 3, comma 5, L.R. 13/09);
- riduzione del 30% per l’attuazione degli interventi di cui, rispettivamente, all’art. 3, comma 3, primo periodo ed all’art. 3, comma 4, solo nel caso in cui la volumetria esistente venga riconfermata senza incrementi;


Punto 6 della delibera




6) che l’attuazione degli interventi previsti dalla Legge Regionale 13/09 per gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa dovrà comportare per i soggetti interessati il concorso ai fabbisogni urbanizzativi indotti (la cessione di aree al Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà avvenire, previa impegno sottoscritto, con apposito provvedimento formale entro e non oltre 180 giorni dalla data di inizio lavori a pena di decadenza dei titoli abilitativi nel frattempo formatisi con procedura di Denuncia di Inizio Attività);


Punto 7 della delibera




7) che l’attuazione di interventi edificatori assoggettati al disposto di cui al precedente punto 6) del presente provvedimento, dovrà garantire il reperimento “in loco” di superficie da destinare a verde pubblico pari almeno al 10% della superficie dell’area di intervento, ricorrendo alla facoltà di monetizzare i residuali standards indotti (questi ultimi pari cioè alla differenza tra i 26,5 mq./abitanti e il 10% della superficie dell’area di intervento);

Punto 8, 9 e 10 della delibera




8) che la sostituzione di edifici industriale e artigianali esistenti è ammessa nei limiti quantitativi di cui all’art. 3, comma 3, 1° periodo della L.R. 13/09, unicamente nelle subaree “D2/a” e “D2/b” del vigente Piano Regolatore Generale;

9) che i contenuti di cui al presente provvedimento sono rappresentati graficamente sui seguenti elaborati del vigente Piano Regolaratore Generale, qui allegati in copia e per estratto - fascicolati sotto la lettera “K” - a scopo puramente illustrativo:

– Tavola A/1, A/2, A/3 - “Zonizzazione, Classificazione aree a servizi, Piani esecutivi” - scala 1: 5000 - Tavola 23 – “Legenda degli elaborati grafici di PRG”
– Planimetrie dei Centri Storici di Busto Arsizio, Sacconago e Borsano – scala 1: 1000
– Estratto dell’Allegato sub. “A” (Edifici di interesse storico, artistico, ambientale) all’art. 35 delle NTA del vigente PRG;

10) di dare mandato ai competenti uffici tecnici del 7° Settore di procedere all’applicazione dei disposti di cui al presente provvedimento.


ivan

Stay Tuned

Ps: stasera discussione in consiglio comunale

lunedì 12 ottobre 2009

analisi della L.R. Lombardia 13/2009: Piano Casa

Scrivo questo post, per completare la trattazione fatta nel post precedente.


Video Report 11/10/09
Vi suggerisco, per chi non lo avesse gia visto ieri, di vedere la puntata di report (11/10/09). La puntata prende in esame proprio il piano casa.

Ma andiamo a vedere cosa dice la norma in questione (L.R. 13/2009) e quali sono stati i testi presentati dalla giunta e dall'opposizione a riguardo.

Art. 2 Utilizzo del Patrimonio Esistente
(possono essere usati edifici già esistenti)

Il campo di applicazione è per quegli edifici costruiti entro il 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici all'agricoltura o alle attività produttive. Inoltre non possono essere cambiate le destinazioni di attività economiche.
Nelle aree destinate all'agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale per un massimo di 600 mc, di edifici costruiti con permesso prima del 13 giugno 1980.
Gli interventi non possono comportare la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio, e devono rispettare i criteri di architettura, paesaggistici e territoriali, nonché i parametri del recupero energetico (art. 9 e 25 L.R. 24/2006).

Art. 3 Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti

La legge divide gli ambiti in:
  1. All'interno di centri storici
  2. All'esterno di centri storici
All'esterno dei centri storici è consentito di espandere del 20%, per le case uni-bifamiliari con un max di 300 mc, mentre per gli altri tipi di abitazione un max di 1200 mc (max 20%). anche per gli ampliamenti valgono i criteri del risparmio energetico con un risparmio superiore al 10% del fabbisogno annuale.
E' consentito inoltre la sostituzione di edifici completamente residenziali esistenti, parzialmente residenziali o non residenziali ma ubicati i zone prettamente residenziali, con edifici nuovi, con un max in più del 30% di volumetria per gli edifici completamente residenziali, e 25% per gli altri, a patto che si riduca il fabbisogno annuo di energia per un max del 30%.
All'interno dei centri storici, sono ammesse sostituzioni di soli edifici residenziali che non hanno caratteristiche storiche. La modifica è comunque presa in considerazione dalla commissione regionale (art. 78 L.R. 12/2005). In caso di non comunicazione il parere è negativo, e in qualunque caso il parere della commissione è vincolante.
Per quanto riguarda gli edifici industriali, la sostituzione è ammessa, sempre con i criteri sopraenunciati per le aree esterne ai centri storici, solo se con destinazione produttiva secondaria.
La legge, per quanto esposto sopra, prevede che, se si garantisce una zona arborea (verde) per un min del 25% del volume di modifica, la % di ampliamento sale dal 30% al 35%.
Gli interventi possono essere cumulabili fino a un massimo del 50% e per un massimo di altezza di 4 m.

Art. 4 Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica è consentito l'ampliamento per un massimo del 40% e sempre vincolato a criteri di recupero energetico, e alla sistemazione di aree verdi e all'eliminazione di strutture contenenti amianto.
La nuova volumetria può essere ceduta in toto o in parte ad altri operatori i quali devolveranno i proventi al risanamento energetico ambientale del quartiere.
Per gli edifici ALER invece occorre che la giunta regionale si esprima sulle modifiche e che deliberi a riguardo.

Art. 5 Disposizioni generali per l'attuazione della legge

Per le Aree confinanti con i parchi regionali e di proprietà pubblica, gli interventi edilizi possono essere realizzati anche in assenza di piani urbanistici ma devono garantire il rispetto delle norme in materia igenico sanitaria, antisismiche, idrogeologica, di paesaggio e di beni culturali.
I comuni possono deliberare eventuali sconti sugli oneri di urbanizzazione per un massimo del 30%, per particolari opere, e fino al 50% per le opere di edilizia residenziale pubblica.
Il termine perentorio di deliberazione è il 15 ottobre 2009.

Art. 6 Disposizioni Finali

Tutte le disposizioni finali si attuano dal 16 ottobre 2009.

Le procedure per ottenere questi ampliamenti sono:
  • Per gli edifici esistenti: occorre richiedere il permesso di costruire al comune, presentandolo entro 18 mesi dal 16 ottobre 2009, quindi fino al 16 dicembre 2010.
  • Per gli edifici residenziali pubblici: occorre richiedere il permesso di costruire e consegnarlo entro 24 mesi dal 16 ottobre 2009, quindi 16 dicembre 2011
Questa sera ci sarà commissione, si vedrà cosa la giunta intenda fare con il testo presentato in consiglio comunale.

domenica 11 ottobre 2009

Legge regionale 13/2009: Piano casa?? bha...

Ciao a tutti..

oggi in questo post voglio parlarvi della legge regionale 13/2009, che recepisce la normativa nazionale sul piano casa.

Perché occorre leggere e documentarsi su questa legge? Il motivo è semplice.
Questa legge recepisce il piano casa nazionale, e indica ai comuni lombardi come devono attuarlo, nonchè i paletti e i vincoli.

All'Art. 6 comma 2:

Al fine di monitorare l’attuazione della presente legge, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalita di trasmissionedei relativi dati sono stabiliti con provvedimento del dirigentedella competente struttura regionale.

La legge regionale demanda ai comuni le metodologie e come attuare nel territorio comunale la suddetta legge.

I Criteri attuativi sono descritti dalla seguente decreto del dirigente regionale.

"Monitoraggio dei provvedimenti assunti dai comuni entro il termine del 15 ottobre 2009 in attuazione della l.r. 13/2009" - Decreto Dirigente U.O. n. 8114 del 4 agosto 2009 - Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione da parte dei Comuni relativa ai provvedimenti assunti per l'attuazione della legge (Art. 6, comma 2)."

Le diverse possibilità di intervento contemplate dalla Legge Regionale sono attivabili dai soggetti interessati non immediatamente, bensì a partire dalla data del 16 ottobre 2009 (cfr. art. 6). Ciò in quanto la legge, riconoscendo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio, attribuisce agli stessi la facoltà (non l’obbligo) di assumere, entro la data del 15 ottobre 2009, una serie di determinazioni in grado di influenzare, anche significativamente, la concreta applicazione della normativa o comunque di meglio disciplinarla in rapporto alle caratteristiche specifiche del proprio territorio.

Di seguito vengono analizzate, singolarmente, le determinazioni che il Comune può assumere:

  1. Individuazione delle “parti del proprio territorio” nelle quali non troveranno applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla legge (art. 5, comma 6).
    Chiarito che il riferimento a “parti” del territorio preclude evidentemente la possibilità di deliberare l’esclusione dell’intero territorio comunale, si evidenzia che la norma indica in dettaglio le motivazioni che devono supportare l’eventuale scelta di esclusione, delle quali il relativo provvedimento dovrà dar conto in modo puntuale. Particolare rilevanza rivestono eventuali scelte comunali riferite ai centri storici, alle cortine edilizie ovunque localizzate, ai quartieri di ERP, agli ambiti interessati da vincolo paesaggistico esteso all’intero territorio comunale.
  2. Individuazione delle “aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria” (da intendersi: esclusivamente industriale e/o artigianale) nelle quali può essere richiesta la sostituzione, con eventuale incremento volumetrico, di edifici produttivi esistenti (art. 3, comma 5). La destinazione d’uso dei nuovi edifici non può che essere industriale e/o artigianale, non essendo prevista alcuna deroga alla destinazione funzionale.
  3. Definizione di prescrizioni per l’applicazione della legge, riferite esclusivamente alle dotazioni di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde (art. 5, comma 6).
    Il Comune può stabilire in quali casi e in che misura le diverse iniziative previste dalla legge devono assicurare spazi per parcheggi e a verde, fermo restando che l’eventuale impossibilità di osservare tali prescrizioni, non risultando ammissibili forme di monetizzazione, significherà impossibilità a dar corso all’intervento.
  4. Definizione di riduzioni del contributo di costruzione (art. 5, comma 4).
    Le riduzioni possono essere graduate e distinte a seconda degli interventi, come pure in relazione ai soggetti attuatori.
    Tale determinazione dovrà però essere esplicita, giacché, in caso di mancata determinazione entro il termine prefissato, opererà ex lege la riduzione del 30 per cento. Per come è formulata la norma, è chiaro l’intendimento del legislatore di agevolare comunque, anche sotto il profilo economico, la realizzazione degli interventi. E infatti, da un lato, si afferma la facoltà di riconoscere una riduzione, non di confermare le regole ordinarie, dall’altro si prevede, in caso di assenza di determinazioni, una automatica riduzione, non l’applicazione delle normali tariffe. La norma inoltre dispone direttamente, dunque senza possibilità di diverse determinazioni comunali, in merito ad una fattispecie puntuale, ossia gli immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, per i quali saranno dovuti i soli oneri di urbanizzazione, dimezzati.

Per tutte le determinazioni sopra descritte valgono i seguenti principi:

  • avendo il legislatore qualificato espressamente come “perentorio” il termine del 15 ottobre 2009, al Comune è precluso di assumere determinazioni oltre il termine indicato; ne consegue che a far tempo dal 16 ottobre 2009 trova applicazione in toto la disciplina dettata dalla legge;
  • configurandosi quale scelta “di indirizzo”, l’organo comunale competente ad assumere le determinazioni è il Consiglio comunale, in ossequio all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
  • le determinazioni comunali devono essere assistite da idonea motivazione e possono essere assunte con una o più deliberazioni consiliari, comunque tutte entro il temine previsto dalla legge.
Per questo motivo ci sarà la commissione domani 12 ottobre 2009 e il consiglio comunale il 15 ottobre 2009.

Stay Tuned

ivan

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