lunedì 12 ottobre 2009

analisi della L.R. Lombardia 13/2009: Piano Casa

Scrivo questo post, per completare la trattazione fatta nel post precedente.


Video Report 11/10/09
Vi suggerisco, per chi non lo avesse gia visto ieri, di vedere la puntata di report (11/10/09). La puntata prende in esame proprio il piano casa.

Ma andiamo a vedere cosa dice la norma in questione (L.R. 13/2009) e quali sono stati i testi presentati dalla giunta e dall'opposizione a riguardo.

Art. 2 Utilizzo del Patrimonio Esistente
(possono essere usati edifici già esistenti)

Il campo di applicazione è per quegli edifici costruiti entro il 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici all'agricoltura o alle attività produttive. Inoltre non possono essere cambiate le destinazioni di attività economiche.
Nelle aree destinate all'agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale per un massimo di 600 mc, di edifici costruiti con permesso prima del 13 giugno 1980.
Gli interventi non possono comportare la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio, e devono rispettare i criteri di architettura, paesaggistici e territoriali, nonché i parametri del recupero energetico (art. 9 e 25 L.R. 24/2006).

Art. 3 Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti

La legge divide gli ambiti in:
  1. All'interno di centri storici
  2. All'esterno di centri storici
All'esterno dei centri storici è consentito di espandere del 20%, per le case uni-bifamiliari con un max di 300 mc, mentre per gli altri tipi di abitazione un max di 1200 mc (max 20%). anche per gli ampliamenti valgono i criteri del risparmio energetico con un risparmio superiore al 10% del fabbisogno annuale.
E' consentito inoltre la sostituzione di edifici completamente residenziali esistenti, parzialmente residenziali o non residenziali ma ubicati i zone prettamente residenziali, con edifici nuovi, con un max in più del 30% di volumetria per gli edifici completamente residenziali, e 25% per gli altri, a patto che si riduca il fabbisogno annuo di energia per un max del 30%.
All'interno dei centri storici, sono ammesse sostituzioni di soli edifici residenziali che non hanno caratteristiche storiche. La modifica è comunque presa in considerazione dalla commissione regionale (art. 78 L.R. 12/2005). In caso di non comunicazione il parere è negativo, e in qualunque caso il parere della commissione è vincolante.
Per quanto riguarda gli edifici industriali, la sostituzione è ammessa, sempre con i criteri sopraenunciati per le aree esterne ai centri storici, solo se con destinazione produttiva secondaria.
La legge, per quanto esposto sopra, prevede che, se si garantisce una zona arborea (verde) per un min del 25% del volume di modifica, la % di ampliamento sale dal 30% al 35%.
Gli interventi possono essere cumulabili fino a un massimo del 50% e per un massimo di altezza di 4 m.

Art. 4 Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica è consentito l'ampliamento per un massimo del 40% e sempre vincolato a criteri di recupero energetico, e alla sistemazione di aree verdi e all'eliminazione di strutture contenenti amianto.
La nuova volumetria può essere ceduta in toto o in parte ad altri operatori i quali devolveranno i proventi al risanamento energetico ambientale del quartiere.
Per gli edifici ALER invece occorre che la giunta regionale si esprima sulle modifiche e che deliberi a riguardo.

Art. 5 Disposizioni generali per l'attuazione della legge

Per le Aree confinanti con i parchi regionali e di proprietà pubblica, gli interventi edilizi possono essere realizzati anche in assenza di piani urbanistici ma devono garantire il rispetto delle norme in materia igenico sanitaria, antisismiche, idrogeologica, di paesaggio e di beni culturali.
I comuni possono deliberare eventuali sconti sugli oneri di urbanizzazione per un massimo del 30%, per particolari opere, e fino al 50% per le opere di edilizia residenziale pubblica.
Il termine perentorio di deliberazione è il 15 ottobre 2009.

Art. 6 Disposizioni Finali

Tutte le disposizioni finali si attuano dal 16 ottobre 2009.

Le procedure per ottenere questi ampliamenti sono:
  • Per gli edifici esistenti: occorre richiedere il permesso di costruire al comune, presentandolo entro 18 mesi dal 16 ottobre 2009, quindi fino al 16 dicembre 2010.
  • Per gli edifici residenziali pubblici: occorre richiedere il permesso di costruire e consegnarlo entro 24 mesi dal 16 ottobre 2009, quindi 16 dicembre 2011
Questa sera ci sarà commissione, si vedrà cosa la giunta intenda fare con il testo presentato in consiglio comunale.

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