Avendo ricevuto da molti la richiesta di ricapitolare l'iter del referendum proviamo a sintetizzarlo in 4 punti basati sulla Legge 352/70 e su alcuni precedenti in tema di referendum. Unica nota da fare è che su questo percorso incombono le sorti del governo e della possibile convocazione di elezioni anticipate.
La Cassazione:
Come sapete il 19 Luglio 2010 abbiamo depositato in Corte di Cassazione, in particolare presso l'Ufficio Centrale per il Referendum, oltre 1.400.000 firme per ognuno dei 3 quesiti. Quest'organo, entro il 31 ottobre, avrà il compito di verificare la validitià delle 500.000 firme necessarie per ogni quesito e, in caso di altre richieste referendarie simili ritenute valide, proporre l'accorpamento di quesiti “che rivelano uniformità o analogia di materia”.
Entro il 15 dicembre la Cassazione, sentiti i promotori, emette con ordinanza definitiva la decisione sulla legittimità delle richieste, provvedendo all'eventuale accorpamento (art. 32). Nel nostro caso l'unico “rischio” di accorpamento è tra il nostro primo quesito e il quesito sull'acqua proposto dall'IDV.
La Corte Costituzionale:
A questo punto il Presidente della Corte Costituzionale dovrà stabilire un'udienza entro il 20 Gennaio in cui valutare i referendum in relazione al dettato costituzionale. Da questo momento fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza è possibile la presentazione di memorie sulla costituzionalità dei quesiti da parte di promotori e del Governo.
Successivamente, con atto dal pubblicarsi entro il 10 Febbraio, la Corte si dovrà esprimere su “quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.” (art. 33)
Il Presidente della Repubblica:
Avuta notifica della sentenza della Corte Costituzionale il Presidente della Repubblica, su delibera del Consiglio dei Ministri, dovrà fissare una data per lo svolgimento del referendum in una domenica compresa tra il 15 Aprile e il 15 giugno.
Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum, sebbene già indetto, si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali; i termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione. (art. 34)
Elezioni anticipate:
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